mercoledì 18 luglio 2012

La discussione sulla filiera ambientale in circoscrizione 5

Lunedi in consiglio si è discusso il parere obbligatorio non vincolante sulla delibera comunale detta "filiera ambientale", il cui scopo, nascosto tra le righe,  è quello di svendere Amiat s.p.a insieme a parte di TRM s.p.a..
Il solito parere circoscrizionale che, il comune di Torino, utilizzerà per risparmiare sulla carta igienica, visto che la delibera approvata in circoscrizione (con noi M5s chiaramente contrari, protocollando 2 emendamenti poi bocciati) è stata modificata oggi dalla giunta comunale, facendo "outing" sull'intento vero di questa delibera, cioè  rendere appetibile la vendità di amiat (di difficilissima collocazione sul mercato)  associandola alla vendita di trm che grazie ai certificati verdi e ai cip 6 truffa è una gallina dalle uova d'oro per il comune e una fonte di inquinamento ed ulteriore aumento tarsu per noi cittadini.
Ma come sapete il cittadino di Torino con il comune di Torino non ha niente in "comune"... La delibera comunale è fatta male e si porta dietro alcuni problemi legislativi che vi espongo brevemente: L'art. 10 comma 3  legge regionale 24/2002 che regolava la gestione dei rifiuti in Piemonte, prevedeva quanto segue: "3 Nei casi in cui l'attivita' di cui al comma 2 sia caratterizzata da tecnologia complessa, ovvero ove sussistano ragioni di sicurezza, o di osservanza degli standards di qualita' del servizio, la stessa attivita' deve essere separata, con attribuzione a soggetti diversi, dall'attivita' di erogazione dei servizi di cui al comma 1, lettere a) e c). La Giunta regionale individua le tipologie degli impianti e i servizi che debbono osservare il regime di separazione."  la traduzione è che le società  che fanno smaltimento (discariche e inceneritori cioè impianti a tecnologia complessa)  non possono essere le stesse che si occupano della raccolta  dei rifiuti (differenziata e non). 
Questo articolo grazie all'emendamento dei consiglieri regionali a 5 stelle Bono e Biolè è stato inglobato anche nella nuova legge regionale, precisamente all' Art. 16 comma 2 della Legge regionale n. 7 del 24 maggio 2012 recentemente approvata. Quindi l'idea di aggirare l'articolo in questione vendendo  ad un socio unico (ufficiosamente IREN) queste 2 partecipate è sicuramente impugnabile, anche se il socio è solo proprietario di 2 società con oggetti sociali diversi  si violerebbe L' articolo  2359 ("Società controllate e società collegate.Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati".) del codice civile nel quale si fornisce  la definizione di controllo e collegamento tra società. Quindi qualunque soggetto unico acquisti le suddette società come unico proprietario con 2 aziende diverse come “oggetto sociale” violerebbe l'art. 10 della l. r. 24/2002 che  impedisce l'attribuzione dei servizi di cui al comma 1, lett. a e c a soggetti formalmente diversi ma facenti capo ad un unico centro di interessi". Gli unici interventi critici sono stati i miei quelli di Buda  e Noccetti (citando giustamente la menefreganza delle istituzioni verso i referendum acqua e aziende pubbliche), la maggioranza è intervenuta con la consigliera Andolfatto, la quale ha detto che la legge regionale appena approvata non ha titolo in quanto esiste una legge nazionale che permette quasto tipo di operazioni, ma purtroppo per lei il titolo V della costituzione  ribadisce che 
Il Governo può solo, quando ritenga che la legge regionale promulgata e pubblicata ecceda la competenza della Regione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge medesima. 
E se non sbaglio il governo non si è ancora mosso in questo senso .




PS ringrazio i consiglieri comunali e lo staff  regionale a 5 stelle 
e il movimento rifiutizero per l'aiuto 

4 commenti:

  1. a breve caricherò l'audio del consiglio

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  2. Ottima relazione e splendida iniziativa del M5S

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  3. Non permetteremo che si svendano le aziende pubbliche...

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  4. stiamogli con il fiato sul collo, è impensabile che si commettano ancora di questi inciuci!

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